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Studio Casagrande aprile 13, 2021 Nessun commento

Lo Studio rende noto che quest’anno sarà possibile avvalersi della rivalutazione dei beni d’impresa prevista dal DL 104/2020 (legge 126/2020). Si tratta di un’importante opportunità che viene di seguito sinteticamente esposta.

BENEFICIARI: TUTTE LE IMPRESE INDIPENDENTEMENTE DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO

OGGETTO: SONO RIVALUTABILI DISTINTAMENTE (NON PER CATEGORIE OMOGENEE) TUTTI I BENI D’IMPRESA, MATERIALI E IMMATERIALI E LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATE,

MODALITA‘: LA RIVALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA ALLA DATA DEL 31/12/2020 DOPO LO STANZIAMENTO DEGLI AMMORTAMENTI TRAMITE TRE DIFFERENTI TECNICHE CONTABILI DA VALUTARE CON LO STUDIO

COSTO: LA RIVALUTAZIONE PUO’ AVERE VALENZA FISCALE PAGANDO UN’IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 3% DA VERSARE IN TRE RATE ALLE SCADENZE DEL SALDO DELLE IMPOSTE (2021-2022-2023): TALE OPERAZIONE PERMETTE DI DEDURRE I MAGGIORI AMMORTAMENTI GIA’ DAL 2021, MENTRE PER LE EVENTUALI CESSIONI DEI BENI RIVALUTATI LA RILEVANZA FISCALE DEL COSTO SI PERFEZIONA DAL 5 ANNO SUCCESSIVO (DAL 2024)
E’ ANCHE POSSIBILE AFFRANCARE IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE VERSANDO UN’ULTERIORE IMPOSTA DEL 10% (CHE PERMETTE DI TASSARE LA RISERVA DI RIVALUTAZIONE AL 10% INVECE CHE CON L’ALIQUOTA ORDINARIA DEL 24% O QUELLA PROPRIA DEL SOCIO IRPEF, GENERALMENTE SUPERIORE AL 10%)

RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA: E’ POSSIBILE EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE ANCHE SOLO CIVILISTICA SENZA DOVER VERSARE L’IMPOSTA SOSTITUTIVA

ALCUNI VANTAGGI:

a) – incremento degli ammortamenti che è possibile computare in deduzione (a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2021);

b) – incremento del patrimonio netto per evitare le previsioni degli articoli 2446 e 2482-bis codice civile (già nel bilancio dell’esercizio 2020); in altri termini, gli effetti patrimoniali consistono nella possibilità di contrasto dei possibili effetti negativi della pandemia da Covid-19 nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 – atto a rafforzare la composizione del patrimonio netto;

c) – minori plusvalenze in caso di cessione (a partire dal bilancio del 2024);

d) – maggiore plafond per calcolare le manutenzioni deducibili ex articolo 102, comma 6, del TUIR (a partire dal bilancio del 2021);

e) – il versamento dell’imposta sostitutiva 3% ed il contemporaneo affrancamento 10% del saldo attivo di rivalutazione, se da una parte determina un costo complessivo del 13% (per i soggetti in contabilità ordinaria), dall’altro sostituisce, nel caso delle società di capitali, le imposte Ires 24% ed Irap 3,90% ordinariamente dovute, con un evidente risparmio prospettico di natura fiscale (del 14,90% per le società di capitali);

f) possibilità di riallineare il differenziale tra il valore contabile ed il valore fiscale dei beni.

Di seguito si propone in forma tabellare, un’ipotesi di rivalutazione che permette di apprezzare il risparmio fiscale conseguibile. In particolare si ipotizza una rivalutazione di euro 100.000 ‘spalmata’ su un arco temporale di cinque anni:

Anno Ammorta-mento annuo Valore residuo ammort.to Imposta sostitutiva 3% Minori imposte su ammortamenti Risparmio fiscale netto di imposta sostitutiva Risparmio progressivo conseguito
2020 0 100.000 0 0 0 0
2021 20.000 80.000 1.000 5.580 4.580 4.580
2022 20.000 60.000 1.000 5.580 4.580 9.160
2023 20.000 40.000 1.000 5.580 4.580 13.470
2024 20.000 20.000 0 5.580 5.580 19.320
2025 20.000 0 0 5.580 5.580 24.900
Totale 100.000 0 3.000 27.900 24.900 24.900

E’ agevole concludere che a fronte di un costo complessivo di euro 3.000 (dovuto all’imposta sostitutiva dovuta) il risparmio fiscale conseguibile risulta di euro 27.900 lordi. In definitiva il risparmio netto ammonterebbe ad euro 24.900 nell’arco temporale quinquennale ipotizzato.

Tra gli aspetti negativi della rivalutazione, ci limitiamo a riportare i seguenti:

a) – potenziali conseguenze negative negli indici di affidabilità (relativamente al calcolo del valore dei beni strumentali, che viene incrementato);

b) – possibili conseguenze negative nella determinazione dei ricavi minimi ammissibili per le cd. ‘società di comodo (articolo 30 della Legge n. 724/1994);

c) – conseguenze derivanti dalla distribuzione del saldo di rivalutazione monetaria.

CONSIDERATA L’IMPORTANZA E LA COMPLESSITA’ DELL’OPERAZIONE LO STUDIO APPLICHERA’ AI PROPRI CLIENTI CHE SCEGLIERANNO DI AVVALERSI DI QUESTA OPPORTUNITA’ IL TARIFFARIO CHE E’ POSSIBILE RICHIEDERE ALLA SEGRETERIA DELLO STUDIO CASAGRANDE.

Cordiali saluti