Cessioni intracomunitarie
Il Regolamento (Ue) 282/2011 in vigore dal 1° gennaio 2020, individua, nel dettaglio, i documenti necessari e sufficienti a provare il trasporto nelle cessioni intracomunitarie:
“Cessioni Franco Destino”
almeno 2 elementi di prova tra:
DDT/CRM firmati da cedente-cessionario o vettore
polizza carico
fattura di trasporto aereo
fattura emessa dallo spedizioniere
o, in alternativa, 1 elemento precedente più
polizza assicurativa
documenti pagamento
documenti ufficiali (notaio)
ricevuta depositario delle merci
“Cessioni Franco Fabbrica” o “Ex Works”
stessi mezzi di prova precedenti, e in più’ una dichiarazione scritta dell’acquirente entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione. Qui il testo da utilizzare
Si fa presente che sono comunque validi i mezzi di prova già accettati dalla prassi interna, (interpello AdE n. 100/2019: sia per le vendite con rese a destino che per quelle in partenza, i cui elementi di prova sono rappresentati dai seguenti documenti:
DDT;
fattura del trasportatore;
dichiarazione predisposta dal venditore (contenente gli identificativi delle parti, i riferimenti della fattura di vendita, del DDT stesso e di altri documenti a uso interno, destinazione e “anno di ricezione delle merci”) contenente la dichiarazione timbrata e sottoscritta dal cessionario che conferma la ricezione dei beni (“nel mese di”) presso la propria sede (o quella dei suoi terzisti, depositari, negozi).
Infine, è elemento necessario l’iscrizione al VIES della controparte (qui il controllo VIES delle partite IVA intracomunitarie)
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione.